È costituita l’Associazione denominata “Il sogno di Ale” in breve nominabile anche come “Il sogno di Ale”. A seguito del verificarsi delle condizioni previste dalla legge l’associazione acquisirà la qualifica di Onlus.
L’associazione, dunque, assumerà nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituirà peculiare segno distintivo e, a tale scopo, verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
L’Organizzazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.
L’Associazione ha sede nel Comune di Cantù (Co). L’Assemblea, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città nel territorio nazionale.
L’Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficenza a favore dei minori affetti da particolari patologie, ad esempio quelle oncologiche e delle loro famiglie; ha lo scopo inoltre di sostenere la ricerca scientifica e le cure mediche nel campo delle malattie dell’età infantile e di finanziare attività ricreative/culturali a favore dei malati. Per la realizzazione dei predetti scopi potrà in via marginale organizzare: cene benefiche, tornei sportivi, vendita di beni offerti all’associazione e campagne di sensibilizzazione.
I proventi di tali iniziative saranno interamente utilizzati per la realizzazione degli scopi medesimi.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, quali la raccolta fondi da effettuare occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
L’Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dall’Assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei propri fini sociali.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
Tutti i beni, i debiti e i crediti appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.
Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota sociale minima. L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori.
I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali e i contributi, le liberalità e le elargizioni possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.
L’esercizio finanziario inizia l’ 1 gennario e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare in Assemblea.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Organizzazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
Qualora l’Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate.
Gli eventuali utili di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, ai sensi dell’art. 4 del presente statuto.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
Sono soci tutte le persone fisiche e giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati) che, condividendo le finalità dell’Organizzazione, si impegnino per realizzarle versando la quota sociale stabilita dal Consiglio direttivo.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto ed eventuali regolamenti.
Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di diniego della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata accettata.
Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo .
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea e la facoltà di delega del voto. Gli aderenti hanno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali; partecipare alle attività promosse dall’Associazione; usufruire di tutti i servizi dell’Associazione.
I soci hanno l’obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo annuale; prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività prevalentemente in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell’Associazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci.
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
Il socio che non provveda al versamento della quota associativa entro 180 giorni dall’inizio della gestione del nuovo anno potrà essere escluso con delibera motivata del consiglio direttivo la quale dovrà altresì disporre in merito alla decorrenza dell’esclusione il cui termine non potrà mai essere antecedente a quello individuato al precedente comme del presente articolo.
In caso di inadempimento degli altri obblighi assunti a favore dell’Associazione, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Organizzazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.
Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione egli può adire il Collegio arbitrale di cui all’articolo 7 del presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione o decesso i soci stessi, o i loro eredi, possono pretendere alcunché dall’Associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
Sono organi dell’Associazione:
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è organo sovrano dell’Associazione stessa.
L’Assemblea è convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli aderenti o da almeno 1/3 dei consiglieri, mediante comunicazione scritta contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l’ordine del giorno.
Tale comunicazione dovrà essere inviata a tutti i soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo posta, fax o e-mail, nonché ai Revisori dei conti, se nominati, e affissa in ogni sede dell’Associazione.
L'Assemblea ordinaria delibera in merito a
Le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza semplice dei soci intervenuti e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
L’assemblea straordinaria delibera in merito a
Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei comparenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei ¾ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.
Per le delibere relative allo scioglimento dell’associazione si veda quanto previsto all’articolo 13 del presente statuto.
Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto.
Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un suo segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento nell’Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto, a scelta dall’Assemblea, da un minimo di 7 a un massimo di 11 membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente, eletti tra i soci per la durata di un anno e rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea; qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Il Consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l’Assemblea dei soci.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale. Il Consiglio è convocato mediante avviso scritto contenete l’ordine del giorno da recapitarsi a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima della data di convocazione.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Le riunioni del consiglio sono aperte a tutti i soci dell’assemblea, tutti i soci hanno la facoltà di parola, ma hanno diritto decisionale solo i membri del consiglio. Tutti i soci verranno informati degli incontri del Consiglio tramite e-mail o sms.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea; alla nomina dei dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea; nomina, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’Associazione, un Direttore deliberandone i relativi poteri.
Il Consiglio direttivo può delegare particolari poteri ed incarichi ad un Comitato esecutivo composto da un massimo di 4 componenti, membri del Consiglio stesso. Per la convocazione e le deliberazioni del Comitato esecutivo si applicano le norme previste per il Consiglio direttivo.
Eventuali compensi da corrispondere ai consiglieri e ai revisori sono determinati dall’Assemblea dei soci entro i limiti stabiliti dalla legge.
Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Contestualmente all’elezione del Consiglio direttivo, l’Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio.
L’incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio direttivo.
I Revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verificano l’osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti, ne promuovono la riforma ove se ne presenti la necessità, curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri; danno parere sui bilanci.
A tale scopo il Collegio si riunisce almeno due volte all’anno.
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato da ¾ dei soci fondatori o successori..
Qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra i soci, o tra alcuni di essi e l’Associazione, in dipendenza dell’esecuzione o dell’interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dall’ Assemblea dei soci. Gli arbitri giudicheranno “ex bono et aequo”, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.
Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile nonché al D. Lgsl. 460/97 e successive modificazioni o integrazioni.